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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.034.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.034.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al Codice della strada in tema di veicoli sequestrati)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 213:

    1) al comma 3, ultimo periodo, la parola: «trasmissione» è sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «assunto dal Prefetto»;

    2) al comma 5:

     2.1. al quinto periodo, dopo le parole: «è trasferito in proprietà» sono aggiunte le seguenti: «dal prefetto, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione» e le parole: «per l'erario» sono soppresse;

     2.2. al sesto periodo, dopo le parole: «Del deposito del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «e del suo eventuale trasferimento in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento,»;

     2.3. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione»;

    3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» è sostituita dalla seguente: «alienato»;

    4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto trasferisce tempestivamente in proprietà il veicolo, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, al soggetto di cui all'articolo 214-bis cui è consegnato, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione»;

   b) all'articolo 214:

    1) al comma 5, secondo periodo, la parola: «sequestro» è sostituita dalle seguenti: «fermo amministrativo»;

    2) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto trasferisce tempestivamente in proprietà il veicolo, anche ai soli fini della rottamazione in caso di grave danneggiamento o deterioramento, al soggetto di cui all'articolo 214-bis cui è consegnato, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa a carico dell'amministrazione. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata.»;

   c) all'articolo 215-bis:

    1) alla rubrica, la parola: «rimossi» è soppressa;

    2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico» sono soppresse;

    3) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure» sono sostituite con le seguenti: «attuazione delle disposizioni».