Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di pedaggi dei valichi montani e di frontiera per i veicoli di soccorso ed emergenza)
1. All'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, lettere c), d), f), h) e i), sono esentati dal pagamento del pedaggio dei valichi e trafori montani di frontiera per l'esercizio delle attività di soccorso.».