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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.0300. in Assemblea riferita al C. 3278-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2021  [ apri ]
1.0300.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere f) e i-decies), e al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola «dodicivirgolacinquepercento» è sostituita dalla seguente «dodicivirgolasettepercento» a decorrere dall'anno 2022. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,7 a decorrere dall'anno 2022; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,7 a decorrere dall'anno 2022.