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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.023.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

  1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione è regolata ai sensi del presente articolo.
  2. Ai fini del presente articolo i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

   a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019;

   b) assenza di posti a sedere;

   c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,

   d) segnalatore acustico;

   e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui all'articolo 4;

   f) marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;

   g) indicatori di svolta luminosi;

   h) segnalatori di posizione luminosi in grado di rendere visibile il veicolo nei periodi di oscurità.

  3. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica debbono essere dotati, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati identificativi del veicolo.
  4. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 2 ovvero privi della targa di cui al comma 3.
  5. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 2 ovvero privo della targa di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw ovvero è privo della targa di cui al comma 3.
  6. Fermi restando i divieti di cui al comma 4, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentita esclusivamente nei casi in cui il veicolo ovvero il suo conducente siano coperti da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui al presente comma si applica sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  7. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I conducenti hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
  8. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su un'unica fila e mai affiancati, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
  9. Sui monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
  10. Da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con i segnalatori di posizione di cui al comma 2, lettera h), accesi.
  11. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
  12. Alla violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, primo periodo, e 10, consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  13. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.
  14. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 13.
  15. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
  16. In applicazione dell'articolo 158 comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata fermata e la sosta sui marciapiedi.
  17. Fermo restando il divieto di cui al comma 16 i comuni possono individuare, con delibera di giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e motoveicoli.
  18. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 16 del presente articolo si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. È altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del medesimo decreto legislativo.
  19. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

  20. Ai fini delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  21. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con propri decreti da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 6. Il decreto attuativo del comma 6 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  22. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies sono abrogati.