All'emendamento 4.100 delle relatrici, capoverso comma 1-bis, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile ed alle regioni le aree portuali e retroportuali per l'ubicazione delle piattaforme logistiche e dei punti di scambio intermodale, compresi i siti da destinare alla realizzazione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni per l'alta velocità ed alta capacità anche in fase di realizzazione, nonché alle zone economiche speciali.