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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.100.1.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
0.2.100.1.

  All'emendamento 2.100, al comma 2-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: che opererà a partire dal 1 gennaio 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 2-sexies sostituire le parole da: dalla data di efficacia fino a: comma 2-ter con le seguenti: dal 1° gennaio 2023;

   sostituire il comma 2-decies con il seguente: 2-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale ed a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-bis con un apporto complessivo di 40 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5, dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

   sopprimere il comma 2-undecies.

em. 2.100.