Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 184-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, favorire l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo ulteriori specifiche tecniche di cui al successivo comma 5-ter, il loro riutilizzo in ambienti terrestri e marino costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e/o di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».