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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.100.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
4.100.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti: «1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il documento di programmazione strategica di sistema:

   a) definisce gli obiettivi di sviluppo delle Autorità di sistema portuale;

   b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che includono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;

   c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retroportuali e di interazione porto-città;

   d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

  1-bis. Il documento di programmazione strategica di sistema è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal MIMS, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di VAS.
  1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retroportuali, come individuati e delimitati nel documento di programmazione strategica di sistema, sono disegnati e dettagliati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'articolo dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  1-quater. Le funzioni ammesse dai piani regolatori portuali nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste all'articolo 4, comma 3; nelle aree retroportuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste all'articolo 4, comma 3.
  1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retroportuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del piano regolatore portuale. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel documento di programmazione strategica di sistema di cui al precedente comma 1, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale.
  1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore Piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regolatore portuale, laddove il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del MIMS e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   b) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: 1-septies – Gli ambiti portuali come delimitati dal documento di programmazione strategica di sistema, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti piani regolatori portuali, ancorché approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone «B» del D.M. n. 1444/1968 ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Le Regioni adeguano il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) entro il termine perentorio di 45 giorni dall'approvazione del DPSS.

   c) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di programmazione strategica di sistema nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.

  2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:

   a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9;

   b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retroportuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retroportuali su cui le previsioni del piano regolatore portuale potrebbero avere impatto, al comune ed alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al MIMS per il parere circa la coerenza di quanto previsto con il documento di pianificazione strategica e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

   c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.

  2-ter. Il piano regolatore portuale è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono dettagliati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.»

   e) i commi da 4 a 4-ter sono sostituiti dai seguenti: «4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
   4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale».

   f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente»;

   g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale)».

  1-ter. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-bis non si applicano ai DPSS approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1-bis, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

I Relatori