stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.22.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
16.22. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è stabilita la quota percentuale del quadro economico dell'intervento di cui al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili. Per il supporto tecnico, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il quadro economico, nonché le ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario fisico e procedurale, sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  3-quater. Alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-bis, si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  3-quinquies. Per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-bis è riconosciuto un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento dell'intervento di cui al comma 3-bis entro il 30 giugno 2022.