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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.21.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
16.21. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.»;

   b) al comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.»;

   c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

  3-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base della procedura di affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite le seguenti: «posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali»;

   b) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis Le previsioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.».