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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.94.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
1.94. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   «0a) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: “debole” è sostituita dalla seguente: “vulnerabile” e le parole: “disabili in carrozzella” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità”; conseguentemente, ovunque ricorrono nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “debole” e: “deboli”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “vulnerabile” e “vulnerabili”»;

   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   «a-bis) all'articolo 40, comma 11, le parole: “che hanno iniziato l'attraversamento” sono sostituite dalle seguenti: “che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento”»;

   c) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   d-ter) all'articolo 122:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2»;

    2) il comma 5 è abrogato;

    3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

    4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI»;

   d-quater) all'articolo 126-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   d) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 171, comma 2, secondo periodo, la parola: «minore» è soppressa e dopo la parola: «risponde» è inserita la seguente: «anche»;

   e-ter) all'articolo 173:

    1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;

   e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico»;

   e) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4»;

   g-ter) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;»;

   g-quater) all'articolo 203:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   g-quinquies) alla tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis:

    1) al capoverso «Art. 158», alla voce «Comma 2», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;

    2) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 6 – Comma 5 – 3».