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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.100.3.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
0.2.100.3.

  All'emendamento 2.100, dopo il comma 2-octies, è inserito il seguente:

  2-novies. Le società di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), n. 4, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse, già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo ed ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da impiegarsi per le medesime finalità anche avvalendosi della società di cui al comma 2-bis.

em. 2.100.
0.2.100.3. (nuova formulazione)
approvato

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo il comma 2-octies, inserire il seguente:

   «2-octies.1 Le società di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), n. 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse, già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo ed ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da impiegarsi per le medesime finalità.»

em. 2.100.