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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.100.2.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
0.2.100.2.

  All'emendamento 2.100, sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:

  2-quinquies. La società di cui al comma 2-bis può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali, di ricerca, di trasporti e tecnologia secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-ter e dal decreto di cui al comma 2-quater.

em. 2.100.