All'emendamento 2.100, al comma 2-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: che opererà a partire dal 1 gennaio 2023.
Conseguentemente:
al comma 2-sexies sostituire le parole da: dalla data di efficacia fino a: comma 2-ter con le seguenti: dal 1° gennaio 2023;
sostituire il comma 2-decies con il seguente: 2-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale ed a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-bis con un apporto complessivo di 40 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5, dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;
sopprimere il comma 2-undecies.