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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3264

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/09/2021  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riorganizzazione del Ministero della salute)

  1. Al fine di semplificare e accelerare i processi di riorganizzazione del Ministero della salute resi necessari dalle nuove esigenze di tutela della salute pubblica, è autorizzata per il medesimo, fino al 28 febbraio 2022, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
  2. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con corrispondente riduzione nell'ambito dei ruoli dirigenziali di un numero di posti finanziariamente equivalente, da effettuarsi con il medesimo provvedimento di riorganizzazione dell'Amministrazione.
  3. Il comma 1 dell'articolo 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un Segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il Segretario generale, è pari a 15».
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.