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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3264

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/09/2021  [ apri ]
5.04.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

  1. È garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione contro il SARS-CoV-2, sia derivata la morte ovvero una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
  2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.