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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.025. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3264

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/09/2021  [ apri ]
2.025.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e, dopo le parole: «lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «a cui è stato certificato che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative e»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «fragili di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
  3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 146,3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 103,1 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 249,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.