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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.024. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3264

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2021  [ apri ]
2.024. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione di proroga in materia di lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.