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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.93. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3264

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/09/2021  [ apri ]
1.93.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, individuate ai sensi del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è l'ufficio territoriale del Governo in cui ha sede l'istituzione scolastica.