Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, individuate ai sensi del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è l'ufficio territoriale del Governo in cui ha sede l'istituzione scolastica.