Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.;
b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, e nelle università con le seguenti: educative, scolastiche e universitarie e alla lettera a), sostituire le parole: di età inferiore ai sei anni con le seguenti: che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e la scuola dell'infanzia;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità inserire le seguenti: , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.;
d) al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.»;
e) al comma 10, sostituire le parole: di 358 milioni di euro con le seguenti: di 70 milioni di euro;
f) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;
g) alla rubrica, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione e nelle università con le seguenti: educative, scolastiche e universitarie.