Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche laddove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.