stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.36. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3264

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2021  [ apri ]
0.1.500.36. (nuova formulazione)
approvato

  All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), apportare le seguenti modifiche:

   a) al capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, inserire le seguenti: a campione,;

   b) al capoverso Art. 9-ter.1, sostituire il comma 4, con il seguente:

  «4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.»;

   c) al capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, inserire le seguenti: a campione,;

   d) al capoverso Art. 9-ter.2, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1.

em. 1.500.
0.1.500.36.

  All'emendamento 1.500, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: a campione,;

   b) sostituire il comma 4, con il seguente:

   4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

em. 1.500.