All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini, alunni e studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.