Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti a favore degli italiani in Brasile)
1. Sono consentiti l'ingresso, il traffico aereo e il transito nel territorio nazionale delle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, ferme restando le seguenti condizioni:
a) l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti;
b) l'obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell'ingresso in Italia;
c) l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
d) indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni oppure, in alternativa, di effettuare un tampone molecolare o antigenico ogni 48 ore per un periodo di 10 giorni. Tale opzione deve essere espressamente indicata nel Passenger Locator Form.
2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 15 giorni, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.