Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)
1. Si esclude la somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccinoprofilassi non somministrate in Italia. Tali categorie potranno rinnovare la certificazione verde COVID-19 ogni tre mesi previa conferma della presenza di protezione anticorpale al test sierologico quantitativo.