Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione, per la tutela della salute collettiva, inclusa la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.