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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5-bis.0100. in Assemblea riferita al C. 3264-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2021  [ apri ]
5-bis.0100.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

  1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione, per la tutela della salute collettiva, inclusa la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

  2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.