Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
Conseguentemente, al titolo del provvedimento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e giustizia.