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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.19. in Assemblea riferita al C. 3264-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2021  [ apri ]
2.19.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.