Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2021
[
apri
]
1.506.
Al comma 6, capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il costo dei test antigenici rapidi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.