Al comma 6, dopo il capoverso Art. 9-ter.2, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.3.
(Testi antigenici rapidi)
1. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il relativo onere dei test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.