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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.504. in Assemblea riferita al C. 3264-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2021  [ apri ]
1.504.

  Al comma 6, dopo il capoverso Art. 9-ter.2, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.3.
(Testi antigenici rapidi)

  1. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il relativo onere dei test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.