Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Quota parte delle risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022» di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.
2-ter. All'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».