Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.