Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. L'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica, può fornire informazioni relative alle disposizioni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa autorizzazione della propria struttura sanitaria al fine di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive e/o che ledano il Sistema sanitario nazionale.