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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 3264-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2021  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di aerazione e sanificazione dell'aria nelle scuole)

  1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.
  3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).
  4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Cnr e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.