Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;»;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) effettuazione di test molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico rapido, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».