Sostituirlo con il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde Covid-19)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «quest'ultimo» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «quest'ultimo» sono soppresse;
c) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare, anche se eseguiti su campione salivare,».