Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Assunzione di insegnanti di religione cattolica)
1-ter. È autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione su posti vacanti e disponibili di 7.000 insegnanti di religione cattolica con più di ventiquattro mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.