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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.100. in Assemblea riferita al C. 3243

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/08/2021  [ apri ]
13.100.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione Interministeriale RIPAM, nelle procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, può prevedere per il profilo di cui al comma 2 lettera l), una riserva in favore del personale che negli ultimi dieci anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in misura non superiore 30 per cento.

  Tale personale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
   a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni; dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo.