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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-bis.0102. in Assemblea riferita al C. 3243

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/08/2021  [ apri ]
1-bis.0102.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Stabilizzazione del personale universitario precario)

  1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, le università sono autorizzate a bandire una procedura concorsuale speciale finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto con un contratto a tempo determinato, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università.
  2. Per poter accedere alla procedura di cui al comma 1, l'assegnista o docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno 3 anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.
  3 All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.