Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza», e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.