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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.25. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
9.25.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.