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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.16. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
9.16.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque sino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza epidemiologica, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata delle condizioni che comportino la temporanea inidoneità. Il periodo di assenza dal servizio di cui al presente comma non è computabile ai fini del periodo di comporto e non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.