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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.15. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
9.15.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 190,9 milioni di euro;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro con le seguenti: 33,9 milioni di euro;

   d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 8,475 milioni di euro con le seguenti: 16,950 milioni di euro.