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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.11. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
9.11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021.».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.