Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 10-quater.
(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
1. Per gli stranieri che fanno ingresso irregolarmente nel territorio dello Stato e che non dispongono di una certificazione che attesti il recente esito negativo di un tampone molecolare, è disposto l'obbligatorio e immediato trattenimento nei centri di cui all'articolo 14».