Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)
1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,».