Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022)
1. Dall'anno scolastico 2021/2022, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica delle scuole statali, paritarie e private di ogni ordine e grado è assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale, previa adozione di tutte le misure di prevenzione del rischio sanitario.