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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.012. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
9.012.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.