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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese)

  1. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
  2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;» sono sostituite dalle seguenti: «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.
   1-quater. Le regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.
   1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.».

  3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui al l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
  4. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.