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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

  1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale» con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del contributo unificato già eventualmente corrisposto.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.